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Risulta a questo Ministero che numerosi ambulatori e case o istituti di cura praticano una terapia revulsiva in varie affezioni artroreumatiche con prodotti fitoterapici o paste per cataplasmi a base di piante officinali e di altre sostanze medicamentose preparate con formula prestabilita, la cui produzione e commercio non vengono sempre effettuati in osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Della predetta terapia viene fatta ampia pubblicità, spesso non autorizzata, attribuendo ai prodotti impiegati proprietà terapeutiche. Tali prodotti vengono talvolta venduti anche direttamente ai pazienti per la prosecuzione delle cure a domicilio anonime senza l'indicazione della composizione, senza avvertenze relative ad eventuali controindicazioni ed anche a prezzi esorbitanti. Per porre fine ad una siffatta situazione, nella quale sono ravvisabili numerose violazioni di legge, quali l'esercizio abusivo della professione di farmacista (art. 348 C.P.), la produzione ed il commercio abusivi di specialità medicinali (artt. 161 e 168 deI T.U. delle LL.SS.), l'abusiva pubblicità sanitaria (ari. 201 dello stesso T.U.), la vendita di medicinali extra farmacia si ritiene opportuno chiarire, dopo aver sentito in proposito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, che i prodotti in argomento hanno inequivocabilmente natura di medicamento, anche se a base esclusivamente erboristica, e che, pertanto, in virtù delle vigenti disposizioni di legge debbono essere preparati o dal farmacista nella propria farmacia su ricetta del medico o in officine farmaceutiche preventivamente a ciò autorizzate e debbono essere venduti esclusivamente per tramite delle farmacie. Ovviamente i prodotti preparati dal farmacista, su ricetta medica, dovranno essere confezionati in conformità a quanto prescritto dal Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, e venduti a prezzi da determinarsi secondo la tariffa ufficiale dei medicinali; non dovranno, inoltre, avere confezione sigillata, né nome speciale costituente marchio di fabbrica, né potranno fermare oggetto di qualsiasi forma di pubblicità (art. 10 deI Regolamento approvato con R.D. 3 marzo 1927, n° 478). (1) I prodotti in argomento potranno anche essere preparati come specialità medicinali da officine farmaceutiche munite dall'autorizzazione di cui all'art. 161 del Testo Unico delle leggi sanitarie, dopo che sarà stata chiesta a questo Ministero ed ottenuta per ciascun prodotto la registrazione prescritta dall'art. 162 dello Stesso Testo Unico. In tal caso i prodotti, oltre che avere nome speciale costituente per ogni testo pubblicitario dovrà, però essere preventivamente chiesta l'autorizzazione a questo Ministero in virtù dell'ari. 201 del TU. citato. Si ritiene opportuno ricordare nell'occasione che in virtù dello stesso art. 201 è soggetto a preventiva la prevenzione e la cura delle malattie e, quindi, anche i testi relativi alla terapia di cui trattasi.
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