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Legge 30 ottobre 1940, n. 1724

Legge 30 ottobre 1940
n° 1724

Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla. (1)


Art. 1
Le date di inizio e di fine della raccolta a scopo commerciale delle infiorescenze di camomilla (Matricaria Chamomilla L.) sono rese pubbliche dalle competenti sezioni dei consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, di intesa con l'esperto erborista provinciale. Fuori del periodo di tempo balsamico stabilito, la raccolta è vietata.

Art. 2
I raccoglitori devono munirsi presso il podestà dei comuni delle rispettive residenze della carta di autorizzazione, prevista dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99
(2), sulle piante officinali.

Art. 3
Entro il mese di aprile, il Ministero delle corporazioni
(3) di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, fissa i prezzi di raccolta e di vendita dei vari tipi di camomilla di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4
Presso le competenti sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e per le province da elencare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono costituite commissioni composte di due delegati nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione della federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di altri tre nominati dal Ministero delle corporazioni
(3) e designati uno dalla confederazione fascista dei commercianti, uno dalla confederazione fascista degli industriali e uno dalla confederazione fascista degli artisti e professionisti (4). Le commissioni sono presiedute dall'esperto erborista provinciale. Le commissioni controllano la rispondenza dei prodotti raccolti ai tipi indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed hanno facoltà di fare selezionare o distruggere il prodotto giudicato non commerciale. Nelle province non comprese nell'elenco ministeriale, tali facoltà sono esercitate dall'esperto erborista provinciale. I raccoglitori hanno l'obbligo di sottoporre il prodotto raccolto al controllo suddetto presso le sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 5
È vietato il commercio di camomilla che non rispondono ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 6
La camomilla destinata alla vendita al «dettaglio» deve essere contenuta in pacchetti di peso non inferiore a cento grammi, secondo le disposizioni della legge sanitaria e oltre a corrispondere a uno dei tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata in modo che non sia possibile estrarla senza ingerire l'involucro della confezione (sigillatura). Sull'involucro deve essere direttamente applicata un'etichetta indicante il nome e l'indirizzo della ditta che ha confezionato il prodotto, il «tipo» e l'anno di produzione. Dopo due anni dalla data di produzione risultante dall'etichetta, qualunque «tipo» di camomilla non può essere ceduta al pubblico che come camomilla «industriale».

Art. 7
Il transito diretto o indiretto traverso il territorio dello Stato, di camomilla di provenienza estera non è sottoposto all'osservanza delle formalità di cui agli articoli precedenti. La camomilla di provenienza estera da consumare nel regno, non può essere venduta alla rinfusa.

Art. 8
L'autorità sanitaria può prelevare presso qualunque detentore, campioni di camomilla per il controllo.

Art. 9
Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti la compravendita del prodotto, è punito con l'ammenda la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore della camomilla cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 10
Le sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori agricoli, che, a termini dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n° 1008
(5), organizzano, a richiesta dei produttori, la gestione associativa per la vendita della camomilla, possono stabilire di corrispondere ai produttori conferenti, a titolo di anticipo, i nove decimi del prezzo fissato, a termini dell'art. 3, salvo a corrispondere il residuo dopo detratte le spese di gestione, con la liquidazione annuale della gestione stessa.

Alle gestioni associative di cui sopra sono applicabili le norme di legge 15 maggio 1939, n° 832 (6).

Art. 11
I documenti, atti a quietanze relativi alla gestione associativa del prodotto, rilasciati nei prodotti tra conferenti da una parte a sezioni dell'ortofrutticoltura che effettuano la gestione associativa per la vendita della camomilla, dall'altra, nonché quelli rilasciati nei rapporti tra le competenti sezioni dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e gli istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse ed imposte indirette sugli affari fatta eccezione per l'imposta generale sull'entrata e per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1940, n° 305.
(2) Riporta alla legge specifica.
(3) Ora Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 9 agosto 1943, n° 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n° 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n° 474).
(4) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(5) Recava norme per l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura.
(6) Recante provvidenze per il finanziamento degli ammassi volontari dei prodotti agricoli.

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